Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2).
La informo che:
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è il Laboratorio Diagnostico dei Dottori Sebastiano e Claudio Canfora s.r.l., sito in V.le S. Martino is. 56, n. 315 Messina.
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. sopra citato La informiamo di quanto segue:
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, riguarda le seguenti categorie di dati sensibili:
Dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
Ha le seguenti finalità:
Espletamento della diagnostica di laboratorio finalizzata alla tutela della sua incolumità fisica e della sua salute;
Sarà realizzato con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui gli art. 1 e 2 della su citata norma, in particolare i dati sensibili vengono trattati dai seguenti soggetti:
In via del tutto eccezionale e sempre nell’ambito della soddisfazione della sua richiesta, il trattamento dei dati che La riguardano potrà essere effettuato, nel rispetto della vigente normativa, da strutture che svolgono attività di diagnostica di laboratorio per nostro conto, con garanzie del rispetto delle norme a tutela della privacy equivalenti a quelle proprie del trattamento diretto. Il consenso al trattamento dei dati da Lei concesso pertanto si ritiene esteso anche a tale trattamento.
Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento potrebbe comportare impossibilità, difficoltà o ritardi nell’espletamento delle indagini richieste;
In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs. 196/03 di seguito riportato:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2 (Finalità)
Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 13 (Informativa)
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto:
Gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
I dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
L’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Art. 75 (Ambito applicativo)
Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato.
Anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Art. 77 (Casi di semplificazione)
Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2 per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4.
Per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76.
Per il trattamento dei dati personali.
Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili dagli organismi sanitari pubblici.
Dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie.
Dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
9.2 Diritti del Cittadino
Art. 1 – Nel LABORATORIO ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93 è attivato presso la Direzione Sanitaria l’ufficio reclami a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
Art. 2 – Sono soggetti legittimati agli atti di cui al comma a del precedente art. 1 tutti gli utenti, parenti o affini nonché i responsabili degli Organismi di Volontariato e Tutela, accreditati presso la Regione SICILIA.
Art. 3 – I soggetti individuati all’art. 2 possono esercitare il proprio diritto, presentando osservazioni, opposizioni o reclami, entro 15 gg, dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui voglia opporsi, in uno dei seguenti modi:
Lettere in carta semplice, indirizzata e inviata o consegnata alla Direzione Sanitaria;
Colloquio con il Direttore Sanitario o suo delegato.
Art. 4 – La Direzione Sanitaria provvede a comunicare per vie brevi, ai Responsabili dei Servizi chiamati in causa, i contenuti dei ricorsi affinchè essi adottino le misure necessarie per rimuovere i disservizi verificatisi. In caso positivo dà la diretta risposta agli interessati.
Art. 5 – Nel caso in cui l’intervento opposto ad osservazioni o reclami non sia stato risolutivo, il ricorso debitamente istruito e con un progetto di risposta, viene trasmesso alla Direzione, che dovrà provvedere alla comunicazione della decisione adottata. Qualora il reclamante non si considerasse soddisfatto della decisione, potrà entro 15 gg. Produrre una nuova istanza.
Art. 6 – La Direzione Sanitaria dovrà curare:
9.3 I principi della Carta dei servizi
I principi fondamentali enunciati nella presente Carta dei Servizi sono quelli espressamente sanciti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994:
Orario prelievi
Lunedì - Venerdì
07:15 - 11:00
Ritiro Referti
Viale San Martino, 315 - 98124 Messina (ME)